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Sez. 2, Sentenza n. 5845 del 16/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995) Rv. 201333 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione e truffa | Truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario - Elementi differenziali.
Stato
decisa il 1995-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201333-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione e truffa

Il criterio distintivo tra i due reati di truffa commessa ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e di estorsione, va individuato nel diverso atteggiamento psicologico dei soggetti passivi nel sottomettersi all'ingiusto danno: il reato di truffa sussiste quando il male minacciato viene ventilato come passibile ed eventuale e comunque non proveniente, direttamente o indirettamente, da chi lo prospetta, sicché la persona offesa si determina perché tratto in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente; si ha il delitto di estorsione, invece, quando il colpevole incute, da solo o con altri, il timore di un pericolo che fa apparire certo e proveniente da lui stesso o da altra persona a lui legata da un qualunque rapporto, di talché la persona offesa viene posta di fronte all'alternativa di adempiere all'illecita richiesta o di subire il male minacciato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)