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Sez. 2, Sentenza n. 21416 del 13/05/2011 Ud. (dep. 27/05/2011) Rv. 250364 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di conclusione delle indagini - Richiesta di interrogatorio - Mancato espletamento - Nullità della richiesta di rinvio a giudizio - Configurabilità - Precedente espletamento di interrogatorio in fase di indagini - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250364-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Il pubblico ministero, a cui viene richiesto dall'indagato l'interrogatorio a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini, ha l'obbligo di procedervi a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anche se è stato espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di ordinanza cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)