Sez. 6, Sentenza n. 17702 del 03/03/2004 Ud. (dep. 16/04/2004) Rv. 228471 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Avviso previsto dall'art. 415 bis cod.proc.pen.- Mancata richiesta di interrogatorio nel termine - Precedenti istanze a rendere interrogatorio presentate dall'indagato nel corso delle indagini preliminari - Valore equipollente - Esclusione - Nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza di interrogatorio - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
La richiesta dell'indagato di rendere l'interrogatorio al pubblico ministero ai sensi dell'art. 375 cod.proc.pen., eventualmente presentata nel corso delle indagini preliminari, non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dal comma 3 dell'art. 415 bis cod.proc.pen., che obbliga l'organo dell'accusa ad assumere l'atto di indagine preliminare; pertanto non è nullo il decreto di citazione a giudizio emesso senza procedere all'interrogatorio dell'indagato che non ne abbia avanzato espressa richiesta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche se in precedenza lo stesso aveva reiteratamente espresso la volontà di essere sentito dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)