Sez. 2, Sentenza n. 5937 del 27/05/1995 (Rv. 492515 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Rinuncia anche tacita ad avvalersene - Ammissibilità - Accertamento del giudice di merito.
ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO
L'eccezione di arbitrato irrituale, come peraltro quella di arbitrato rituale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice e deve essere proposta dalla parte interessata, la quale, versandosi in materia di facoltà e diritti disponibili, ben può rinunciare ad avvalersene, anche tacitamente, ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso. Costituisce, poi, una "quaestio facti" lo stabilire se una determinata condotta processuale implichi o meno la volontà della parte di non avvalersi della clausola compromissoria e di rinunciare (tacitamente) alla relativa eccezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)