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Sez. 1, Sentenza n. 10240 del 05/09/1992 (Rv. 478644 - 01)

Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione | Ai fini della configurabilità di un arbitrato rituale o irrituale - Criteri - Accertamento di un arbitrato irrituale - Estremi.
Stato
decisa il 1992-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478644-01

Arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Interpretazione

Al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale - ciò che comporta esame diretto degli atti anche da parte della Corte di Cassazione ove la relativa questione incida su problemi processuali costituenti l'oggetto del giudizio di legittimità, quale quello della competenza o della ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità o della tempestività della eccezione di arbitrato e della proponibilità della domanda al giudice ordinario - deve aversi riguardo all'effettiva volontà delle parti desumibile dall'intero contesto della pattuizione e non dall'una e dall'altra delle espressioni usate singolarmente, con la conseguenza che correttamente il giudice del merito riconosce la sussistenza dell'arbitrato irrituale quando le parti non si siano limitate a sancire il potere arbitrale di decidere "pro bono et aequo", ma abbiano altresì precisato il valore della decisione degli arbitri come convenzionale ed equivalente ad un regolamento fra esse medesime concordato ed abbiano altresì stabilito la disciplina del procedimento arbitrale mediante rinvio ad una fonte regolamentare approntata da terzi (nella specie, al Regolamento Arbitrale dell'Associazione granaria di Milano), la quale contenga disposizioni caratteristiche della natura irrituale dell'arbitrato disciplinato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)