Sez. U, Sentenza n. 6328 del 05/07/1994 (Rv. 487285 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Condotta discriminatoria della P.A. in ragione del sesso - Controversie concernenti la relativa tutela - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sospensione dell'atto discriminatorio - Potere di detto giudice - Incidenza della condotta nella fase concorsuale di assunzione - Estensione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
Le controversie relative alla tutela contro le discriminazioni in ragione del sesso sono devolute, se concernenti rapporti di pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva (venendo in rilievo diritti primari dell'interessato) del giudice amministrativo - che, giusta la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della legge sulla parità 9 dicembre 1977, n. 903 (non innovata, in quarte "qua", dalla legge 10 aprile 1991, n. 125) è abilitato, al fine della repressione della condotta discriminatoria della P.A., all'esercizio dei poteri di sospensione dell'atto, conferitigli dall'art. 21, ultimo comma della legge n. 1034 del 1971 -, anche quando si tratti di discriminazioni incidenti nella fase strumentale alla costituzione del rapporto, come quella di svolgimento delle procedure selettive.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1977 num. 903 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)