Sez. L, Sentenza n. 11661 del 18/05/2006 (Rv. 589050 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Discriminazioni basate sul sesso - Rimedi giudiziali - Natura - Finalità - Riconoscimento di una specifica progressione in carriera - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE
In caso di comportamenti datoriali discriminatori, il giudice competente, su ricorso del lavoratore, è tenuto ad ordinare, qualora ne ricorrano le condizioni di legge a seguito dello speciale procedimento previsto dall'art. 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, senza che, però, attraverso l'esperimento di tale rimedio giudiziale, il lavoratore che si ritenga discriminato possa ottenere il riconoscimento in proprio favore di una specifica progressione in carriera ad un apposito livello o ad una certa categoria e con riferimento ad un tempo determinato, a preferenza di altri soggetti dell'altro sesso. In proposito, anche l'art. 4 della successiva legge 10 aprile 1991, n. 125, appresta ai lavoratori, in presenza di un atto o di un comportamento discriminatorio di carattere collettivo per ragione di sesso, una tutela di carattere interdittivo mediante l'ottenimento di un ordine del giudice al datore di lavoro di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, che, però, non comporta di per sé l'attribuzione diretta ed immediata di posizioni lavorative superiori come reclamate. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha rigettato il ricorso incidentale proposto da una lavoratrice che non aveva adottato alcuno dei due rimedi per far rilevare l'assunta discriminazione sul lavoro per ragioni di sesso e che, comunque, non le avrebbero consentito di ottenere, mediante il loro esperimento, il risultato dell'attribuzione del livello relativo alle funzioni superiori pretese).
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1977 num. 903 art. 1 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 15, Legge 10/04/1991 num. 125 art. 4, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)