Sez. 3, Sentenza n. 3621 del 17/02/2014 (Rv. 630355 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Danneggiante contumace in primo grado - Impugnazione della sentenza che afferma la sua responsabilità ed esclude quella dell'assicuratore - Ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
Nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, le posizioni dell'assicuratore e dell'assicurato sono inscindibili rispetto al terzo danneggiato. Ne consegue che l'assicurato è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, anche se sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato alcuna domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)