Sez. 1 - , Ordinanza n. 4224 del 17/02/2021 (Rv. 660755 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Pronuncia del giudice - Effetti dichiarativi - Modifica del provvedimento - Cessazione degli effetti - Decorrenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE
La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 bis, Cod. Civ. art. 337 septies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)