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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020 (Rv. 657864 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE | Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Momento di decorrenza - Individuazione - Distinzione fra giorno di presentazione della domanda e data di cessazione della coabitazione - Rilevanza - Distinzione - Conseguenze - Decisione sul reclamo - Decorrenza degli effetti.
Stato
decisa il 2020-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657864-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE

In tema di filiazione, la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)