diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5411 del 06/10/1988 (Rv. 460036 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - REGIME TRANSITORIO - IMPOSTE SOPPRESSE - FORMAZIONE DEL RUOLO - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460036-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - REGIME TRANSITORIO - IMPOSTE SOPPRESSE - FORMAZIONE DEL RUOLO - MODALITÀ.*

Poiché per effetto degli artt. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 104 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 le Disposizioni in tema di riscossione dei Tributi contenute nel T.U. 29 gennaio 1958 n. 645 sono state abrogate, a partire dall'1 gennaio 1974 la riscossione dei Tributi relativi ad imposte già disciplinate dal T.U. N. 645 del 1958 ed ora soppresse deve avvenire in base alle nuove Disposizioni: ne consegue che, ove si proceda alla riscossione del tributo a carico degli eredi, la formazione del ruolo deve ritenersi disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 e va operata al nome del contribuente pur dopo il suo decesso, mentre per la notificazione della cartella esattoriale, è da ritenere immediatamente applicabile, anche in ragione della sua natura di norma procedimentale, l'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché la cartella va notificata agli eredi personalmente e nel loro domicilio solo ove essi abbiano dato tempestiva comunicazione del decesso del contribuente utilizzando le forme previste dall'art. 65, potendosi diversamente operare la notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 76, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)