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Sez. 5, Sentenza n. 11447 del 01/08/2002 (Rv. 556514 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE | Avviso di accertamento - Notifica - All'ultimo domicilio del contribuente defunto - Modalità - Requisiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556514-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - EREDI DEL CONTRIBUENTE - NOTIFICHE

L'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, notificato allo stesso (o, come nella specie, al suo procuratore generale) nell'ultimo domicilio, nonché la stessa notificazione dell'avviso sono affetti da nullità assoluta e insanabile, atteso che, a norma dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano (come nella specie) comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Una siffatta irregolarità di notifica, infatti, incide sulla struttura del rapporto tributario, il quale non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)