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Sez. 1, Sentenza n. 17280 del 12/03/2001 Cc. (dep. 28/04/2001) Rv. 218824 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione - Strumentalità rispetto alla richiesta di misure alternative - Sussistenza, per la successiva applicazione di ciascuna di esse, delle specifiche condizioni di ammissibilità - Necessità - Fattispecie in materia di detenzione domiciliare.
Stato
decisa il 2001-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218824-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il meccanismo processuale di sospensione dell'esecuzione previsto dall'art.656 c.p.p. è strumentale alla proposizione di istanze volte all'applicazione di misure alternative, ciascuna delle quali resta comunque assoggettata alle condizioni di ammissibilità previste dalla sua propria disciplina. È pertanto da escludere che la detenzione domiciliare per l'espiazione di pene o di residui di pena non superiori ai due anni, prevista dall'art.47 ter, comma 1 bis, dell'ordinamento penitenziario, possa trovare applicazione in favore di condannato il quale, trovandosi già agli arresti domiciliari e dovendo espiare una pena superiore ai suddetti limiti ma ricompresa in quelli più ampi previsti dal comma 5 del citato art.656, abbia beneficiato della sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 10 dello stesso articolo (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art.10, comma 1, lett.G, del D.L. 24 novembre 2000 n.341 conv. con modif. in legge 19 gennaio 2001 n.4).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)