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Sez. 3, Sentenza n. 12447 del 02/03/2006 Cc. (dep. 07/04/2006) Rv. 234015 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Presupposto di applicabilità - Limite di tre anni di pena residua - Applicabilità anche in presenza delle condizioni per accedere al regime di detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter ord. pen.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234015-01

ESECUZIONE - IN GENERE

In mancanza dei presupposti di applicabilità degli artt. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, il pubblico ministero non può disporre la sospensione dell'esecuzione, in quanto risulta ostativo il limite di tre anni di pena residua, stabilito dall'art. 656, comma quinto cod.proc.pen., a nulla valendo il fatto che, in base all'art. 47 ter ord. pen., possa essere concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare qualora la pena residua di espiare non sia superiore a quattro anni di reclusione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)