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Sez. 3, Sentenza n. 152 del 30/01/1967 Ud. (dep. 07/03/1967) Rv. 103638 - 01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - INFERMITA MENTALE - NOZIONE - ANOMALIE DEL CARATTERE - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103638-01

IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - INFERMITA MENTALE - NOZIONE - ANOMALIE DEL CARATTERE - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*

L'infermita di mente, totale o parziale, va intesa come uno stato patologico, e quindi esulano dalla nozione di essa quelle anomalie del carattere o altre anormalita, che, pur influendo sul processo di Determinazione o di inibizione, non siano tuttavia suscettibili di alterare la capacita di intendere e di volerè il vizio di mente, di cui agli artt 88 e 89 cod pen, deve, in altri termini, sempre dipendere da uno stato patologico, che alteri il processo intellettivo o quello della volonta, annullando o scemando grandemente la capacita di intendere e di volere. (Conf 102672, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)