Sez. 3, Sentenza n. 152 del 30/01/1967 Ud. (dep. 07/03/1967) Rv. 103638 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - INFERMITA MENTALE - NOZIONE - ANOMALIE DEL CARATTERE - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - INFERMITA MENTALE - NOZIONE - ANOMALIE DEL CARATTERE - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*
L'infermita di mente, totale o parziale, va intesa come uno stato patologico, e quindi esulano dalla nozione di essa quelle anomalie del carattere o altre anormalita, che, pur influendo sul processo di Determinazione o di inibizione, non siano tuttavia suscettibili di alterare la capacita di intendere e di volerè il vizio di mente, di cui agli artt 88 e 89 cod pen, deve, in altri termini, sempre dipendere da uno stato patologico, che alteri il processo intellettivo o quello della volonta, annullando o scemando grandemente la capacita di intendere e di volere. (Conf 102672, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)