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Sez. 1, Sentenza n. 625 del 13/04/1966 Ud. (dep. 15/10/1966) Rv. 102672 - 01

IMPUTABILITA - IN GENERE (CAPACITA D'INTENDERE E DI VOLERE) - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - ANOMALIE DEL CARATTERE - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*
Stato
decisa il 1966-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102672-01

IMPUTABILITA - IN GENERE (CAPACITA D'INTENDERE E DI VOLERE) - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - ANOMALIE DEL CARATTERE - NON COSTITUISCONO INFERMITA MENTALE.*

Delle tre facolta psichiche (sentimento, intelligenza e volonta) che caratterizzano l'Azione nel suo lato subiettivo, il codice penale - ai fini dell'imputabilita e quindi anche della infermita di mente - prende in considerazione soltanto le ultime due, e non anche la prima; e pertanto le anomalie del carattere e l'insufficienza di sentimenti etico-sociali non possono essere di per se stessi considerati indicativi di infermita di mente, ove ad essi non siano associati disturbi della sfera intellettiva e volitiva di indubbia natura patologica.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)