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Sez. 6, Sentenza n. 1492 del 10/06/1982 Cc. (dep. 02/07/1982) Rv. 154464 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744, ART. 6 - REATO CONTINUATO - PENA BASE ESCLUSA DALL'INDULTO - VALUTAZIONE SEPARATA DELLA RESIDUA PENA AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITĂ€.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154464-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. 18 DICEMBRE 1981 N. 744, ART. 6 - REATO CONTINUATO - PENA BASE ESCLUSA DALL'INDULTO - VALUTAZIONE SEPARATA DELLA RESIDUA PENA AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - LEGITTIMITĂ€.*

In presenza di sentenza di condanna che determini solo in modo globale la pena per reati unificati dalla continuazione, il giudice che - ai fini della concessione dell'indulto - riesamina il titolo esecutivo può legittimamente determinare la pena base esente dal beneficio ed applicare l'indulto sulla pena residua. (V mass n 142259; (Conf mass n 147258; (Conf mass n 141976; (Conf mass n 141276; (contra mass n 146776).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)