Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 07/04/1971 (Rv. 351046 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINI - RIDUZIONE - APPLICABILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - USO DI TERMINI ORDINARI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINI - RIDUZIONE - APPLICABILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - USO DI TERMINI ORDINARI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
La riduzione dei termini, prevista dall'art 645, secondo comma, cod proc civ per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente carattere facoltativo, e applicabile anche nella fase di appello poiche trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di particolare celerita del procedimento monitorio. La parte puo esercitare tale facolta senza alcuna preclusione, anche se nel giudizio di primo grado abbia fatto uso dei termini ordinari, ed anche se non vi sia stato espresso richiamo alla suddetta disposizione. (V 3031'67, mass n 330766).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)