Sez. 2, Sentenza n. 26252 del 22/11/2013 (Rv. 628296 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE | Riduzione dei termini ex art. 645, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità in appello - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini prevista dall'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218) è applicabile anche in appello, attese la "ratio" di celerità del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell'art. 347 cod. proc. civ., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)