diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5667 del 10/04/2003 (Rv. 562066 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | Espulsione amministrativa dello straniero - Ricorso in opposizione avverso il decreto del prefetto (art. 13 testo unico immigrazione) - Presentazione - Modalità - Deposito presso la cancelleria del giudice - Necessità - Inoltro a mezzo del servizio postale - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562066-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE

Il ricorso in opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non può essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto giudice con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito, in difetto di espressa norma derogatrice delle regole generali, costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)