Sez. 3, Sentenza n. 12438 del 08/11/1999 (Rv. 530981 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso introduttivo - Inoltro per mezzo del servizio postale e non attraverso deposito in cancelleria - Validità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il ricorso in opposizione contro le ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzione amministrativa, non può essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere, considerato che tale deposito mancando negli artt.22 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n.689 una disposizione derogativa alle regole generali, costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto di impulso processuale e che inoltre il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere (quale l'art.134 disp.att. cod.proc.civ. inerente al deposito del ricorso per Cassazione non suscettibile di applicazione analogica).
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)