Sez. 3, Sentenza n. 25 del 14/01/1971 Ud. (dep. 08/04/1971) Rv. 117571 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) PROVVEDIMENTO PRESCRIVENTE MISURE VOLTE ALLA DIFESA DELLA PROPRIETA, DEL POSSESSO E DEL CREDITO - 'ELUSIONĂˆ DELLA ESECUZIONE - COMPORTAMENTO ATTIVO - NECESSITA - FONDAMENTO.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) PROVVEDIMENTO PRESCRIVENTE MISURE VOLTE ALLA DIFESA DELLA PROPRIETA, DEL POSSESSO E DEL CREDITO - 'ELUSIONĂˆ DELLA ESECUZIONE - COMPORTAMENTO ATTIVO - NECESSITA - FONDAMENTO.*
Per configurare il delitto di cui all'art 388, comma secondo, ultima ipotesi, cod pen, e, piu particolarmente, in relazione alla 'elusioné della esecuzione del provvedimento del giudice civile prescrivente misure volte alla difesa della proprieta, del possesso e del credito, non e sufficiente un mero comportamento omissivo, ma e necessario un comportamento attivo ovvero commissivo del soggetto, diretto a frustrare o, quanto meno, a rendere difficile l'esecuzione del provvedimento giudiziale cio perche la semplice inattivita viene perseguita dalla legge attraverso sanzioni di carattere civilistico appositamente predisposte. Tale interpretazione e non solo la piu aderente alla lettera della legge in quanto la parola 'elusioné, importa il porre in essere d'un quid idoneo a vanificare l'esecuzione dell'ordine del giudice volto al ripristino immediato d'una pregressa situazione di fatto con riserva di definitive statuizioni, ma anche allo spirito della norma incriminatrice che e stata introdotta nel codice vigente con la duplice finalita di tutelare la forza obbligatoria di determinati provvedimenti del giudice, e di proteggere l'interesse del cittadino rivoltosi all'autorita giudiziaria per la difesa dei propri interessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)