Sez. 3, Sentenza n. 7931 del 30/01/2015 Cc. (dep. 23/02/2015) Rv. 262519 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Pena edittale massima - Mancata previsione espressa - Individuazione - Riferimento al criterio di cui all'art. 23, comma primo, cod. pen. - Necessità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare relativi al reato di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), la pena edittale massima, non espressamente prevista dalla disposizione incriminatrice, va individuata in anni ventiquattro di reclusione, secondo la regola generale dettata dall'art. 23, comma primo, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)