Sez. 5, Sentenza n. 4892 del 22/10/2010 Ud. (dep. 10/02/2011) Rv. 249246 - 01
PENA - PENE DETENTIVE | Delitto tentato - Pena determinata solo nel minimo - Applicabilità della regola generale di cui all'art. 23 cod. pen..
PENA - PENE DETENTIVE
Ai fini della determinazione della pena massima per il delitto tentato - per il quale l'art. 56, comma secondo, cod. pen. stabilisce soltanto la sanzione minima di dodici anni di reclusione qualora per il reato consumato sia prevista la pena dell'ergastolo - si ha riguardo al principio generale, per cui in ogni caso di determinazione della sola pena minima, la pena massima irrogabile è quella stabilita dall'art. 23 cod. pen., e cioè nel caso di reclusione, quella di ventiquattro anni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)