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Sez. L, Sentenza n. 3749 del 19/06/1982 (Rv. 421708 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ AUTO MOTO PREVISTA D ALL'ART. 28 C.C.N.L. DEL 29 MAGGIO 1973 - COMPUTABILITÀ NELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421708-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITÀ AUTO MOTO PREVISTA D ALL'ART. 28 C.C.N.L. DEL 29 MAGGIO 1973 - COMPUTABILITÀ NELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

È incensurabile in Sede di legittimità - se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici - l'accertamento del giudice del merito il quale ritenga che un emolumento (nella specie, cosiddetta indennità auto-moto prevista dall'articolo 28 del C.C.n.L. per i dipendenti dell'e.N.E.L. del 29 maggio 1973), in quanto a carattere continuativo ed obbligatorio nonché determinato (o determinabile), abbia natura retributiva e debba, quindi, essere considerato, nonostante la contraria previsione della normativa contrattuale, ai fini del computo dell'indennità di anzianità. (Conf 5178/80, mass nn 409024 e 409023).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)