Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 09/10/1969 (Rv. 343250 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - EFFETTI DELLA RICOGNIZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - EFFETTI DELLA RICOGNIZIONE.*
La ricognizione di debito, quale dichiarazione di volonta, costituisce, oltre che un negozio processuale astratto, un negozio di diritto sostanziale, che ha la funzione di accertare o confermare un debito, sulla cui esistenza o sul cui contenuto o misura vi e dubbio o contestazione, con l'effetto di renderlo incontrovertibile, indipendentemente dall'accettazione del creditore. Tale effetto perdura sino a quando l'autore della dichiarazione non provi l'inesistenza originaria del rapporto fondamentale o il suo successivo venir meno.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)