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Sez. 3, Sentenza n. 2128 del 23/06/1972 (Rv. 359376 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RICOGNIZIONE DI DEBITO - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359376-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - RICOGNIZIONE DI DEBITO - EFFICACIA.*

La ricognizione di debito vale a rendere fermo il rapporto controverso fino a quando l'autore della dichiarazione ricognitiva non dimostri l'inesistenza originaria del rapporto fondamentale o la sua successiva Estinzione. (V 3239'69, mass n 343250).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)