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Sez. L, Sentenza n. 3330 del 06/04/1999 (Rv. 524986 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Statuizione sulla rivalutazione - Capo autonomo della sentenza - Onere specifico di impugnazione principale o incidentale - Sussistenza - Inosservanza - Passaggio in giudicato del capo.
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524986-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Nelle controversie relative a crediti di lavoro o previdenziali, la statuizione del giudice (positiva o negativa) sulla rivalutazione del credito si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato. Conseguentemente il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria o anche il debitore soccombente che ne lamenti l'erroneità dei criteri di computo, hanno l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa, proposta oppure no, sia ancora che abbia adottato criteri giuridici ritenuti non corretti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)