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Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 29/09/1999 (Rv. 530339 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Insinuazione tardiva - Presupposti - Diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro - Insinuazione tardiva - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530339-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE

Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l'insinuazione tardiva ha per oggetto esclusivamente i crediti per i quali non sia stata richiesta tempestivamente l'ammissione al passivo, attraverso la quale, con l'eventuale fase della opposizione, si determina una preclusione alla riproponibilità della domanda; è pertanto necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda tardivamente proposta sia nuova, salvo che il "petitum" esigibile non sia stato richiesto per intero con l'insinuazione tempestiva, per un impedimento giuridico o di fatto, nel qual caso non è configurabile la formazione di un giudicato interno impeditivo della insinuazione tardiva per la parte non richiesta originariamente; conseguentemente, poiché il diritto alla rivalutazione monetaria dei crediti da lavoro può costituire oggetto di un autonomo giudizio anche dopo la formazione del giudicato sul credito-base, purché la precedente pronuncia non abbia negato esplicitamente o implicitamente il credito da svalutazione, tale credito può formare oggetto di insinuazione tardiva (nella specie il creditore, dopo essere stato ammesso al passivo per un credito di lavoro, ed essendo quindi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 20 aprile 1989, n. 204 che aveva dichiarato illegittimo l'articolo 59 della legge fallimentare nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo al fallimento e fino alla definitività dello stato passivo, si era insinuato tardivamente per il credito da svalutazione originariamente non richiesto, che era stato ammesso).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)