Sez. 3, Sentenza n. 4869 del 14/05/1998 (Rv. 515444 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno biologico e danno patrimoniale - Liquidazioni distinte - Calcolo dei punti di invalidità Sommatoria delle percentuali di postumi, danno funzionale ed estetico per il primo, esclusione di quest' ultimo per il secondo - Legittimità - Danneggiato privo di reddito - Incidenza dell' invalidità permanente sul danno, futuro, patrimoniale - Ragioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Per calcolare i punti di invalidità del danno biologico è legittimo sommare la percentuale per i postumi permanenti a quella per il danno funzionale e a quella per il danno estetico, e per il distinto calcolo di quello patrimoniale sommare soltanto le prime due percentuali, senza escludere l'invalidità permanente se il soggetto leso non ha reddito al momento dell'infortunio, perché essa incide comunque sulla sua capacità futura di guadagno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)