Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 15/04/1996 (Rv. 497041 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico e danno patrimoniale - Distinte liquidazioni - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Nella determinazione del danno alla persona, il danno biologico e quello patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento riguardando il primo il diritto alla salute, il secondo la capacità di produrre reddito, con la conseguente necessità di procedere a due distinte liquidazioni, dovendosi avere riguardo per il danno patrimoniale alla riduzione della capacità di guadagni e per il danno biologico prevalentemente alla gravità della inabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)