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Sez. 2, Sentenza n. 5185 del 28/11/1989 (Rv. 464374 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DEI DIFENSORI - RICORSO PER CASSAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN SOLO DIFENSORE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464374-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DEI DIFENSORI - RICORSO PER CASSAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN SOLO DIFENSORE - VALIDITÀ.*

Dai principi in tema di mandato e di procura ed in particolare dell'art. 1716, secondo comma, cod. civ. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in Cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi. (Conf 3745/85, mass n 441323).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)