Sez. L, Sentenza n. 12149 del 14/09/2000 (Rv. 540156 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI | Mandato conferito congiuntamente - Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte di un solo difensore - Validità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITÀ DI DIFENSORI
Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 cod.proc.civ.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716, secondo comma, cod. civ. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 cod.proc.civ., il ricorso non è validamente proposto - ed è quindi inammissibile - se sottoscritto da uno solo di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1716, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)