Sez. U, Sentenza n. 6421 del 04/12/1981 (Rv. 417234 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - RIDUZIONE ALLA METÀ - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA IN TEMA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - TERMINI PROCESSUALI - RIDUZIONE ALLA METÀ - APPLICABILITÀ DI TALE DISCIPLINA IN TEMA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*
In tema di contenzioso elettorale, la riduzione alla metà dei termini processuali nel procedimento di Cassazione (art. 82, n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, applicabile anche alle elezioni regionali in forza del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968 n. 108) opera anche con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Pertanto, qualora tale ricorso venga spedito per posta alla cancelleria della suprema Corte, e, quindi, a norma dell'art. 3 quinto comma della legge 7 febbraio 1979 n. 59, debba ritenersi depositato alla data di spedizione del relativo plico, va affermata l'improcedibilità del ricorso medesimo, ai sensi dell'art. 369 primo comma cod. proc. civ., se la suddetta data cada dopo il decimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. (V 1237/80, mass n 404729; (V 3668/79, mass n 400085).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)