Sez. U, Sentenza n. 1237 del 21/02/1980 (Rv. 404729 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - DEPOSITO - TERMINE - RIDUZIONE ALLA META.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - DEPOSITO - TERMINE - RIDUZIONE ALLA META.*
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, nelle controversie sull'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, deve essere depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, a pena d'improcedibilita, entro dieci giorni dalla ultima notificazione, tenuto conto che il termine fissato dallo art 369 primo comma cod proc civ e ridotto alla meta, ai sensi dello art 82/3 del DPR 16 maggio 1960 n 570, come modificato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147. (Conf 3668/79, mass n 400085; (Conf 690/79, mass n 396851).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)