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Sez. 2, Sentenza n. 239 del 27/01/1967 (Rv. 326018 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326018-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - NOZIONE - FATTISPECIE.*

L'infortunio in itinere che incolga il lavoratore e indennizzabile, nel concorso di un rischio specifico di lavoro, che puo ritenersi esistente solo quando il lavoratore sia stato costretto a valersi di un mezzo di trasporto diverso da quello comunemente usato, o sia quello fornito o prescritto dall'imprenditore, in stretta relazione alla natura delle mansioni affidategli, ovvero quando il lavoratore stesso abbia dovuto percorrere una strada determinata che, conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione. (nella specie e stato ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano escluso l'indennizzabilita di un infortunio occorso ad un lavoratore caduto da una motocicletta, usata per comodita personale, mentre percorreva, per recarsi al lavoro, una strada comunale non disagevole ed in buone condizioni di manutenzione). (Conf. 324770, 1829-65 ed altre).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)