Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 18/12/1969 (Rv. 344485 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'infortunio in itinere ricorre soltanto se il lavoratore sia stato costretto a servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescelti dall'imprenditore in stretta relazione con le mansioni affidategli, ovvero quando il lavoratore abbia dovuto percorrere una strada determinata che, conducendo esclusivamente al luogo di lavoro, presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione. Con la conseguenza che, ove il viaggio verso il luogo di lavoro, pur ricollegabile alla esplicazione della attivita lavorativa, si svolga su strada aperta al pubblico transito e con normali mezzi di trasporto, esso non comporta alcun rischio specifico indennizzabile, e cio in quanto il lavoratore, trovandosi nelle identiche condizioni di un qualsiasi utente di pubblica strada, corre un'alea a tutti comune. (V 3309-69 massima 343355 2821-69 massima 342619 810-69 massima 339138 239-67 massima 326018).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)