Sez. L, Sentenza n. 9422 del 06/09/1991 (Rv. 473759 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro | Obbligo del datore di osservare e far osservare le norme di comune prudenza oltre quelle specifiche antinfortunistiche - Sussistenza - Limiti - Condotta imprevedibile o abnorme del dipendente - Rilevanza.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro
In tema di responsabilità civile del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un dipendente, gli obblighi a carico del datore stesso non sono delimitati in modo assoluto e tassativo dalla disciplina normativa antinfortunistica, essendo egli tenuto (con i suoi preposti) ad osservare e far osservare sia le norme specifiche emanate per la prevenzione degli incidenti, sia quelle generiche dettate dalla comune prudenza. Il datore di lavoro è altresì tenuto ad impedire atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro, e la responsabilità per la violazione dell'obbligo di proteggere l'incolumità dei singoli lavoratori mediante il controllo dell'osservanza da parte di costoro delle norme di sicurezza e dell'uso dei mezzi di protezione è esclusa solo se il dipendente pone in essere una condotta imprevedibile o abnorme, esorbitante dagli usuali processi di lavorazione.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)