Sez. L, Sentenza n. 6282 del 10/07/1996 (Rv. 498463 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Dovere di vigilanza del datore di lavoro al fine di evitare infortuni - Estensione - Infortunio derivante da manovra estremamente pericolosa ed imprevedibile del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO
In tema di responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente, l'obbligo del datore stesso di vigilare affinché siano impediti atti o manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni attività né il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti, richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere, e cioè alla ubicazione del medesimo, all'esperienza e specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla normalità della tecnica di lavorazione. Pertanto nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D. P. 30 giugno 1965, n. 1124, la responsabilità del datore di lavoro (che, anche in caso di assoluzione, può essere valutata dal giudice civile quando l'I.N.A.I.L. non abbia preso parte al giudizio penale o non sia stato posto in grado di intervenirvi) va totalmente esclusa se infortunio(nella specie, mortale) accaduto a lavoratore normalmente esperto, trovi causa in una manovra dello stesso, estremamente pericolosa e non necessaria per l'esecuzione del compito affidatogli, poiché l'elevata pericolosità di tale condotta ne comporta la imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1961 num. 1124 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)