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Sez. 1, Sentenza n. 1213 del 17/01/1984 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162570 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - PROVE - ACCERTAMENTO DEL FATTO - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONI ALTERNATIVE - SCELTA DEL GIUDICE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162570-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - PROVE - ACCERTAMENTO DEL FATTO - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONI ALTERNATIVE - SCELTA DEL GIUDICE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*

Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione, anche nel caso in cui siano possibili più interpretazioni dei fatti accertati, spetta sempre al giudice di merito scegliere quella ritenuta corrispondente a verità, con il solo Obbligo di spiegare le ragioni di tale scelta. (V mass n 147347; (V mass n 145808).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)