Sez. 1, Sentenza n. 1213 del 17/01/1984 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162570 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - PROVE - ACCERTAMENTO DEL FATTO - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONI ALTERNATIVE - SCELTA DEL GIUDICE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - PROVE - ACCERTAMENTO DEL FATTO - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUZIONI ALTERNATIVE - SCELTA DEL GIUDICE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Ai fini dell'adempimento dell'Obbligo della motivazione, anche nel caso in cui siano possibili più interpretazioni dei fatti accertati, spetta sempre al giudice di merito scegliere quella ritenuta corrispondente a verità, con il solo Obbligo di spiegare le ragioni di tale scelta. (V mass n 147347; (V mass n 145808).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)