Sez. 6, Sentenza n. 8483 del 13/12/1979 Ud. (dep. 08/07/1980) Rv. 145808 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI - LEGGE INTERPRETATIVA 8 GENNAIO 1979 N 9 - INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 2 IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - LEGGI - INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI - LEGGE INTERPRETATIVA 8 GENNAIO 1979 N 9 - INCOSTITUZIONALITA DELL'ART 2 IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 2 della legge 8 gennaio 1979 n 9 in relazione all'art 3 cost. Infatti la nuova legge interpretativa, nel riconoscere la validita delle deliberazioni adottate dai consigli provinciali e comunali per l'attribuzione di indennita di carica e di presenza nonche di rimborsi spese oltre i limiti indicati dalla legge, se ritenute legittime dagli organi di controllo, nessuna sperequazione crea rispetto ai beneficiari di delibere non approvate dagli organi di controllo, perche secondo lo spirito della legge stessa alcuna sanzione penale potrebbe essere inflitta agli autori di una delibera, di fatto non approvata ma ritualmente approvabile.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 491, Legge 08/01/1979 num. 9 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)