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Sez. 1, Sentenza n. 15913 del 13/07/2006 (Rv. 592460 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Sostituzione di altri terreni a quelli indicati nella domanda originaria - Ammissibilità - Esclusione - Accertamento di differenze rispetto alle superfici dichiarate - Conseguenze sui contributi già concessi.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592460-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

In tema di contributi previsti dalle norme comunitarie per il ritiro dalla produzione di terreni seminativi, non è consentita - secondo quanto si ricava dagli artt. 7 e 9 del regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Agricoltura 19 febbraio 1991, n. 63 - la sostituzione di altri terreni a quelli indicati nella originaria domanda, da presentarsi entro un termine perentorio; inoltre l'art. 12 D.M. cit. (modificato dall'art. 8 D.M. 9 aprile 1992, n. 281 e dall'art. 1 D.M. 17 giugno 1993, n. 345), nel prevedere, con riferimento a coloro cui sia già stato concesso il contributo, le conseguenze dell'accertamento di differenze rispetto alla superficie dichiarata, stabilisce una soglia minima di tale differenza (20 are) al disotto della quale, a prescindere dalla percentuale di essa rispetto all'intera estensione dichiarata, l'interessato non incorre neppure nella revoca parziale del contributo e, per converso, una soglia massima (2 ettari) che comporta di per sé la decadenza totale dall'aiuto, ancorché risulti rispettata la percentuale, prevista dalla medesima norma, del 2 per cento dell'intera estensione.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/02/1991 num. 63 art. 7, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/02/1991 num. 63 art. 9, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/02/1991 num. 63 art. 12, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 09/04/1992 num. 281 art. 8, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 17/06/1993 num. 345 art. 1, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)