Sez. 1, Sentenza n. 12864 del 04/09/2002 (Rv. 557247 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Domanda - Contenuto - Inclusione di fondi privi dei prescritti requisiti - Indebita percezione delle sovvenzioni comunitarie - Configurabilità - Esistenza di altri fondi dotati dei requisiti richiesti - Irrilevanza.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA
In tema di aiuti all'agricoltura previsti dal norme comunitarie, il ritiro dalla produzione di terreni seminativi - presupposto in fatto degli aiuti predetti - postula la presentazione di una dettagliata domanda che individui con esattezza le superfici idonee alla coltivazione cui si riferisce il progetto di dismissione, con la conseguenza che tali aiuti devono ritenersi indebitamente percepiti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge 898/1986, se la domanda così come presentata abbia incluso in quel progetto uno o più fondi privi dei prescritti requisiti, a nulla rilevando l'eventualità che i benefici comunitari avrebbero potuto essere invocati per altri fondi dotati delle richieste caratteristiche.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 12/02/1991 num. 63 art. 8, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 09/04/1992 num. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)