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Sez. L, Sentenza n. 15768 del 14/12/2000 (Rv. 542630 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Malattia insorta durante il periodo di ferie - Effetto sospensivo ex sentenza Corte costituzionale n. 616 del 1987 - Pregiudizio in concreto della fruizione delle ferie - Necessità - Prova della compatibilità dello stato morboso con le ferie - Onere a carico del datore di lavoro - Clausola contrattuale subordinante l'effetto sospensivo ad una determinata durata della malattia - Illegittimità.
Stato
decisa il 2000-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542630-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Il principio della sospensione delle ferie per malattia insorta durante il relativo periodo, stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 616 del 1987, opera ogni qualvolta la fruizione delle ferie risulti pregiudicata in concreto dalla malattia (spettando al datore di lavoro, una volta che la malattia sia stata certificata, l'onere di provare l'inesistenza di tale pregiudizio); pertanto, deve ritenersi in contrasto con tale principio la regolamentazione collettiva (nella specie, art. 24 c.c.n.l. "industria vetro" 1990) che aggancia l'effetto sospensivo o meno della malattia alla sua durata, in quanto, pur non esistendo nel nostro ordinamento una definizione unitaria di malattia, sicuramente la durata superiore o inferiore ad un determinato numero di giorni non vale a costituire un corretto criterio per stabilire se la malattia denunciata sia o meno compatibile con il godimento delle ferie.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)