Sez. L, Sentenza n. 5772 del 11/06/1999 (Rv. 527308 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Insorgenza della malattia durante il periodo feriale - Dichiarazione di illegittimità ex Corte cost n. 616 /1987 - Immediata precettività - Sussistenza - Criteri applicativi - Desumibilità dai principi generali dell'ordinamento e da Corte cost. n. 279/1990 - Effetto sospensivo della malattia - Deroga - Compatibilità della malattia con il recupero delle energie psico - fisiche - Valutazioni relative - Giudizio di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
In tema di malattia del lavoratore insorta durante il periodo di godimento delle ferie, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, da parte di Corte cost. n. 616 del 1987, dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che, in tale evenienza, rimanga sospeso il decorso del periodo feriale, ha natura immediatamente precettiva, in quanto il criterio di applicazione del principio, enunciato nella stessa sentenza, secondo cui è necessaria la salvaguardia delle funzioni delle ferie, è ricavabile dai principi generali dell'ordinamento ed è stato altresì precisato dalla successiva sentenza costituzionale n. 279 del 1990. Deve quindi ritenersi che la malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie ne sospenda il decorso, a meno che la malattia stessa per sua natura sia compatibile con la funzione delle ferie, che è quella di consentire il recupero delle energie psico - fisiche, fermo restando che l'accertamento di tale compatibilità, costituente un giudizio di fatto di pertinenza del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)