Sez. 2, Sentenza n. 1895 del 03/04/1979 (Rv. 398289 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSI E PER TUBI - DISCIPLINA DELLO USO DELLE COSE COMUNI - DEROGA AL DISPOSTO DELL'ART 889 COD CIV - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSI E PER TUBI - DISCIPLINA DELLO USO DELLE COSE COMUNI - DEROGA AL DISPOSTO DELL'ART 889 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Le norme sull'uso delle cose comuni (art 1102 cod civ) e delle cose comuni in regime di condominio, non pongono alcuna deroga al disposto dell'art 889 cod civ, il quale pone un limite di distanza alla esecuzione di determinate opere in prossimita del confine, in vista del pericolo presunto, iuris et de iure, e del danno che tali opere possono arrecare al vicino, e cio anche nella ipotesi che il confine sia costituito da un muro divisorio comune di edifici distinti o da un muro comune di edificio in condominio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)