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Sez. 2, Sentenza n. 1625 del 04/03/1983 (Rv. 426464 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - MURO DIVISORIO COMUNE SUL CONFINE - DISCIPLINA DELLE DISTANZE PREVISTA DALL'ART. 889, SECONDO COMMA COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INAPPLICABILITÀ - TUBI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A CIRCOLAZIONE D'ACQUA - INCLUSIONE NELLA DIZIONE "E SIMILI" DELL'ART. 889 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426464-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - MURO DIVISORIO COMUNE SUL CONFINE - DISCIPLINA DELLE DISTANZE PREVISTA DALL'ART. 889, SECONDO COMMA COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INAPPLICABILITÀ - TUBI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A CIRCOLAZIONE D'ACQUA - INCLUSIONE NELLA DIZIONE "E SIMILI" DELL'ART. 889 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ.*

L'art. 889, secondo comma, cod. civ. - il quale stabilisce che per i tubi di acqua pura o lurida, per quelli di gas "e simili" deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine e, in quanto lex specialis rispetto alle norme regolanti l'uso delle cose comuni nella comunione in generale (art. 1102 cod. civ.), è applicabile pure nell'ipotesi di esistenza sul confine di un muro divisorio comune, salva la derogabilità negli edifici condominiali per incompatibilità dell'osservanza della suindicata distanza con la struttura stessa di tali edifici e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei condomini - opera anche (eccettuata detta deroga) per i tubi dell'impianto di riscaldamento a circolazione d'acqua, poiché, data la dizione "e simili" (che non compare nel primo comma), riferibile non solo ai tubi di gas, bensì pure a quelli d'acqua, l'elencazione di cui alla norma in questione deve ritenersi esemplificativa. (V 3659/81, mass n 414288; (V 3105/81, mass n 413677; (V 1013/80, mass n 404466; (V 1895/79, mass n 398289; (V 5492/78, mass n 395268; (V 199/76, mass n 378856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)