Sez. U, Sentenza n. 25369 del 01/12/2014 (Rv. 633350 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Condotte anteriori all'iscrizione all'albo - Rilevanza disciplinare - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
L'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, tutela il prestigio dell'ordine forense in presenza di comportamenti idonei a screditarne l'autorevolezza e la credibilità, tenuti dagli iscritti in violazione dei doveri professionali, sicché non hanno rilevanza disciplinare le condotte antecedenti l'iscrizione all'albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare "strepitus fori" nel periodo d'iscrizione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)