Sez. U, Sentenza n. 2223 del 01/02/2010 (Rv. 611444 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Fatti anteriori all'iscrizione all'albo - Potere disciplinare del Consiglio dell'ordine - Configurabilità - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria, in considerazione dello speciale "vulnus" che l'esposizione penale cagiona al prestigio dell'Ordine forense ed alla credibilità della professione. Ne consegue che essa può essere esercitata dal Consiglio dell'ordine anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché tale "vulnus" sia ricaduto nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)