Sez. 3, Sentenza n. 4192 del 17/07/1979 (Rv. 400710 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - COLPA DEL DANNEGGIANTE - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COLPA O DOLO - IN GENERE - COLPA DEL DANNEGGIANTE - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - LIMITI.*
Il principio secondo il quale, in materia di responsabilita extracontrattuale, spetta all'attore che agisce per il risarcimento del danno dare la prova della colpa di colui che ha cagionato il danno non comporta necessariamente che il giudice debba acquisire tale dimostrazione dal materiale probatorio offerto dall'attore ben potendo la prova essere basata su circostanze comunque acquisite al processo. (Conf 399/75, mass n 373647).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)